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Autorizzazioni rinnovabili, l’Unione europea accelera su pompe di calore e fotovoltaico

5 minuti
01Impianti fotovoltaici, “interesse pubblico prioritario” 02Fotovoltaico sugli edifici: i termini imposti dalla Commissione europea 03Che cos’è il Repowering degli impianti rinnovabili e cosa prevede 04Pompe di calore per diminuire l’impiego del gas

Sono due le parole chiave che descrivono l’attuale situazione del settore energetico: emergenza e semplificazione. La prima delinea la necessità immediata di promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso l’accelerazione degli iter autorizzativi dei nuovi impianti. La seconda punta a rendere più semplici le modalità per ottenere i relativi permessi e sbloccare così gli investimenti. Queste due esigenze sono state tradotte dalla Commissione Europea in un Regolamento che punta a velocizzare le autorizzazioni, il repowering degli impianti delle fonti green esistenti e a diffondere le pompe di calore.

Queste semplificazioni burocratiche indicate dalla Commissione Europea avranno efficacia per un anno e potranno essere attuate dagli Stati membri in modo rapido, senza richiedere modifiche alle procedure e ai sistemi giuridici nazionali, come invece previsto in caso di ricezione di una Direttiva europea. Insomma, visto che bisogna muoversi immediatamente per risolvere la crisi energetica che ha colpito soprattutto il Vecchio Continente, la Commissione ha deciso di accorciare i tempi proponendo un regolamento d’emergenza sul permittinsotto forma di regolamento del Consiglio Europeo, basato sull’articolo 122 del trattato TFUE, che di fatto abilita un intervento dell’Unione in situazioni di emergenza. Nel dettaglio, ecco le misure previste dal regolamento presentato lo scorso 9 novembre.

01Impianti fotovoltaici, “interesse pubblico prioritario”

La novità più importante sta nella definizione di “interesse pubblico prioritario” attribuita alla progettazione, realizzazione e messa in esercizio di impianti rinnovabili, relative reti di connessione e sistemi di accumulo che sono “a servizio della salute e sicurezza pubblica”. Questa dicitura consentirebbe alle nuove procedure di autorizzazione di applicare una valutazione semplificata per specifiche deroghe alla legislazione ambientale dell’UE.

Al fine di evitare colli di bottiglia nel rilascio delle autorizzazioni, il Regolamento chiarisce l’ambito di applicazione di alcune norme previste nelle direttive Uccelli e Habitat dell’UE: per i progetti di impianti rinnovabili che abbiano adottato misure di mitigazione adeguate e svolto un monitoraggio accurato della loro efficacia, l’eventuale uccisione o disturbo di specie protette non sarà considerata intenzionale.

02Fotovoltaico sugli edifici: i termini imposti dalla Commissione europea

Non più di un mese: è questo il termine massimo previsto dalla Commissione per autorizzare impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo connessi. Questa tempistica si riferisce all’installazione su strutture artificiali, esistenti o future, comprese i tetti e le facciate degli edifici. Inoltre, la previsione esonera questi impianti dalla necessità di effettuare determinate valutazioni ambientali e introduce il concetto di “silenzio amministrativo positivo”. Di cosa si tratta? Praticamente configura il silenzio amministrativo come u assenso nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, accelerando così la diffusione di impianti su piccola scala non più vincolati alla ricezione di una risposta positiva per effettuare l’installazione del fotovoltaico.

È chiara la volontà espressa dal Regolamento di emergenza di favorire subito la diffusione del fotovoltaico, che rappresenta una fonte di elettricità e riscaldamento rinnovabile a basso costo che può essere implementata rapidamente sia dai cittadini che delle imprese. Questo rientra negli obiettivi già presentati nella strategia UE per il solare, nell’ambito del piano REPowerEU: entro il 2025 è previsto di connettere alla rete oltre 320 GW di solare fotovoltaico di nuova installazione, (praticamente più del doppio rispetto ai livelli attuali), e quasi 600 GW entro il 2030.

Da sottolineare che negli ultimi dieci anni sono state proprio le politiche dell’Unione Europea a contribuire alla riduzione dell’82% dei costi dell’energia solare fotovoltaica grazie soprattutto alle sovvenzioni. Tale riduzione ha stimolato la domanda di energia solare, che ha contribuito a farne una delle tecnologie di produzione di energia elettrica più competitive dell’UE e una delle tecnologie in più rapida crescita nel settore delle energie rinnovabili: se nel 2011 la capacità fotovoltaica totale installata nell’UE rappresentava 52 GW, nel 2021 ha raggiunto quasi 160 GW.

03Che cos’è il Repowering degli impianti rinnovabili e cosa prevede

Per quanto riguarda il ripotenziamento degli impianti rinnovabili già esistenti e prossimi al fine vita, il Regolamento semplifica l’iter di rilascio delle autorizzazioni: in questo caso il termine massimo del processo autorizzativo è di 6 mesi includendo tutte le valutazioni ambientali pertinenti. Nel dettaglio, è previsto che le valutazioni d’impatto ambientale (VIA) dovrebbero limitarsi alla valutazione dei potenziali impatti derivanti dalla modifica o dall’ampliamento rispetto al progetto originario. Inoltre, si configura una procedura semplificata per le connessioni alla rete nei casi in cui il repowering non superi un aumento del 15% della capacità totale rispetto al progetto originario.

Queste previsioni così dettagliate testimoniano l’importanza che la Commissione attribuisce al ripotenziamento degli impianti di energia pulita esistenti perché non necessitano della designazione di nuovi siti per la loro installazione.

04Pompe di calore per diminuire l’impiego del gas

Ultimo capitolo del Regolamento quello dedicato alle pompe di calore, che rappresentano una tecnologia chiave per diminuire l’impego del gas nel riscaldamento e raffrescamento.

Per accelerare la loro diffusione, è proposto un termine massimo di tre mesi per il rilascio dell’autorizzazione e viene stabilita una procedura semplificata per la connessione alla rete delle pompe di calore più piccole, cioè quelle che hanno fino a 12 kW di capacità.

Lo stesso iter semplificato si attua anche alle pompe di calore con 50 kW di capacità se l’impianto è di un prosumer (cioè un consumatore che è a sua volta anche produttore di energia) ed è parzialmente alimentato da energie rinnovabili.

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