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Rinnovabili, pannelli sui tetti senza bisogno di autorizzazioni: tutte le semplificazioni

3 minuti
01Per i tetti dei centri storici non serve il permesso 02Solo la DILA per gli impianti fino a 1 MW 03Basta la Pas per impianti fino a 10 MW 04Sopra i 20 MW serve la Via 05Terreni con destinazione industriale

È arrivata un’importante novità in tema di rinnovabili: sarà molto più semplice e veloce installare impianti fotovoltaici sugli edifici dei centri storici perché non si dovranno più chiedere autorizzazioni. Lo stabilisce la Legge di conversione del dl Energia approvata dal Parlamento, misura che contiene una serie di semplificazioni che contribuiranno ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità.

01Per i tetti dei centri storici non serve il permesso

L’articolo 9 del dl Energia equipara a interventi di manutenzione ordinaria l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici. Per questo motivo non saranno più richiesti permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Fanno eccezione solo gli impianti che rientrano nella previsione del codice dei beni culturali e del paesaggio.

02Solo la DILA per gli impianti fino a 1 MW

Sarà sufficiente la Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila) per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra fino a 1 megawatt di potenza. Stesso discorso vale per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, per le quali basterà la Dila. A patto che gli impianti si trovino nelle aree idonee, che presto saranno definite dal Ministero della Transizione ecologica (Mite) con le Regioni, e non siano sottoposte a tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio. E per gli interventi di modifica non sostanziale che determinino un aumento della potenza installata? Vale lo stesso principio, niente altro che la Dila.

03Basta la Pas per impianti fino a 10 MW

Previsti cambiamenti anche per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW, che si trovano in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, in discariche o cave. In questo caso basterà la Procedura abilitativa semplificata (Pas), che andrà bene anche nel caso di progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW da realizzare nelle aree classificate idonee, e per gli impianti agrivoltaici che distano non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Per gli impianti di potenza superiore a 10 MW si applica, invece, la procedura di autorizzazione unica.

04Sopra i 20 MW serve la Via

La Valutazione d’impatto ambientale (Via) servirà solo per gli impianti superiori ai 20 MW. In questo caso, il proponente dovrà allegare un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree particolarmente sensibili o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio.

05Terreni con destinazione industriale

Infine, per i terreni con destinazione industriale, l’art. 10 del dl Energia prevede l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprono una superficie non superiore al 60 % dell’area industriale di pertinenza. L’installazione può essere realizzata su strutture di sostegno appositamente realizzate.

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