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Nuovi obblighi nel reporting di sostenibilità anche per le PMI: come conformarsi agli obblighi UE

6 minuti
01Quali sono le nuove informazioni da inserire nella rendicontazione di sostenibilità 02Quando scatta l’obbligo di reporting di sostenibilità

La nuova parola d’ordine è CSRD, cioè Corporate Sustainability Reporting Directive. Si tratta della direttiva dell’Unione Europea che stabilisce l’obbligo per le aziende, comprese anche le PMI, di rendicontare la propria sostenibilità.

Cosa significa? Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, devono includere nella relazione sulla gestione una documentazione specifica per informare il pubblico sull’impatto che l’impresa e le sue attività hanno sulla società, sull’ambiente, sulle persone, sul pianeta, indicando anche i rischi di sostenibilità a cui essa è esposta.
Attraverso la nuova normativa comunitaria, il reporting sulla sostenibilità diventa per tutte le aziende parte integrante del bilancio annuale dell’impresa: in questo modo, la trasparenza e la rendicontazione divengono lo strumento più efficace per obbligare le aziende a compiere un importante passo verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa.

La nuova direttiva CSRD 2022/2464 del 14 dicembre 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. L 322 del 16 dicembre 2022 ed entrerà in vigore il 5 gennaio 2023.  Salvo alcune eccezioni espressamente previste nel testo, verrà applicata a tutti gli esercizi aventi inizio il 1°gennaio 2024 o successivi. L’Italia ha a disposizione 18 mesi per recepire la direttiva nella legislazione nazionale.

L’approvazione della direttiva CSRD sulla rendicontazione societaria di sostenibilità rappresenta un’estensione della direttiva NFRD (Non Financial Reporting Directive) che aveva introdotto l’obbligo della dichiarazione non finanziaria (DNF) per gli enti di interesse pubblico ed era stata recepita dal nostro ordinamento giuridico attraverso il D. Lgs. 254/2016. La direttiva CSRD viene equiparata alla direttiva NFRD e modifica il Regolamento (UE) n. 537/2014, la Direttiva 2004/109/CE, la Direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE.

01Quali sono le nuove informazioni da inserire nella rendicontazione di sostenibilità

Sono molte le novità presenti nella CSRD, sia a livello di tipologia di aziende interessate a soddisfare la nuova normativa sia sul piano della documentazione che dovrà essere inserita nell’attività di reporting.

Gli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità sono estesi a tutte le imprese di grandi dimensioni, a quelle con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, comprese quindi le PMI, ad eccezione delle sole microimprese.

La rendicontazione deve essere attuata nel rispetto del principio di proporzionalità e non deve comportare oneri amministrativi inutili alle imprese interessate. Quindi, i principi di rendicontazione di sostenibilità devono tener conto delle esigenze degli utenti, non gravando di oneri sproporzionati in termini di sforzo e costi alle imprese.

Nell’attività di reporting devono essere posti in rilievo gli aspetti energetici, in particolare in relazione alle questioni ambientali e climatiche: nello specifico è necessario considerare i rischi fisici e di transizione delle imprese, la loro resilienza, i piani di adattamento ai diversi scenari climatici e all’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione entro il 2050.

I principi di rendicontazione di sostenibilità devono indicare con precisione le informazioni riguardo ai fattori sociali, tra i quali: le condizioni di lavoro, il coinvolgimento delle parti sociali, la contrattazione collettiva, l’uguaglianza, la non discriminazione, la diversità, l’inclusione e i diritti umani.

Le imprese devono includere nella relazione sulla gestione tutte le informazioni necessarie a comprendere l’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità e su come le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

È importante che le informazioni siano chiaramente identificabili in un’apposita sezione della relazione sulla gestione ed è anche richiesta una breve descrizione del modello e della strategia aziendali che l’impresa ha scelto di utilizzare.

Questa descrizione deve indicare: la resilienza del modello e della strategia aziendali dell’impresa in relazione ai rischi e alle opportunità connessi alle questioni di sostenibilità; i piani dell’impresa, le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, volti a garantire che il modello e la strategia aziendale siano compatibili con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C (in base all’accordo di Parigi) e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Inoltre, deve essere esplicitata l’eventuale esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas. La descrizione deve anche specificare il modo in cui il modello e la strategia dell’impresa tengono conto degli interessi degli stakeholder.

L’attività di reporting deve contenere anche la tempistica degli obiettivi sostenibili (inclusi gli obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050 con una descrizione dei progressi realizzati nel loro conseguimento), e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali siano basati su prove scientifiche.

Richiesta anche una descrizione del ruolo e delle competenze degli organi di amministrazione, gestione e controllo per le questioni di sostenibilità. Non devono mancare informazioni sull’esistenza di sistemi di incentivi collegati alla sostenibilità destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo.

Infine, l’attività di reporting deve descrivere sia le procedure di dovuta diligenza applicate dall’impresa in relazione alle questioni di sostenibilità, sia i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alla sua attività e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura. L’azienda deve anche evidenziare le eventuali azioni intraprese per prevenire, attenuare o porre fine agli impatti negativi e i risultati di tali azioni.

02Quando scatta l’obbligo di reporting di sostenibilità

Saranno sempre di più le aziende coinvolte nell’obbligo di redazione del reporting di sostenibilità in base a una tempistica graduale ma precisa che prevede: dal 1° gennaio 2024 le grandi imprese di interesse pubblico (EIP) con più di 500 dipendenti già obbligate oggi alla redazione e pubblicazione della DNF (Dichiarazione Non Finanziaria), con rendicontazione 2025 sull’esercizio 2024; dal 1° gennaio 2025, grandi imprese non ancora obbligate alla pubblicazione della DNF con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di attività totali, con rendicontazione 2026 sull’esercizio 2025; dal 1° gennaio 2026, piccole e medie imprese (PMI) quotate, escluse le microimprese, gli istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi e le imprese di assicurazione captive, con rendicontazione 2027 sull’esercizio 2026; dal 1° gennaio 2027, imprese di Paesi terzi con almeno una filiale in territorio europeo e un fatturato netto di 150 milioni di euro in Ue.

 

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